Normativa vigente sulla detenzione delle armi.
Secondo il codice penale italiano (articoli 585 e 704), agli effetti della legge penale, per “armi” bisogna intendere quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, nonché le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. La legge italiana distingue tra arma …Leggi tutto "Normativa vigente sulla detenzione delle armi."