- Se per disposizione del testatore la divisione è soggetta a condizione di termine comunque non superiore a 5 anni dalla morte del testatore o se fra i coeredi è stato designato un minore.
- Se l’attribuzione di quote ereditarie è incerta perché vi è fra i chiamati un nascituro, perché è ancora pendente il giudizio sulla filiazione legittima o naturale di un soggetto che, in base al suo status, avrebbe diritto a succedere o ancora perché è stato istituito erede un ente non riconosciuto.
- Se il giudice con provvedimento decide di sospendere la divisione per non più di cinque anni; ciò accade quando l’immediata divisione porterebbe un notevole pregiudizio al patrimonio ereditario. Il notevole pregiudizio consiste nel pericolo di una riduzione di valore o di reddito derivante dall’immediata divisione, deve essere oggettivo e non riguardare i singoli interessi dei coeredi.
- Se è stato istituito tra i coeredi il c.d. patto di indivisione, ex art. 1111, commi 2 e 3 c.c., con cui essi decidono di rimanere in comunione rinunciando al loro diritto di chiederne lo scioglimento; esso non può prevedere un termine più lungo di dieci anni.
La Divisione Ereditaria
La divisione ereditaria, disciplinata all’interno dell’art. 713 e ss. c.c., è l’atto che pone fine alla comunione ereditaria che sussiste quando più coeredi sono stati chiamati all’eredità e l’hanno accettata.
La comunione ereditaria fa si che ciascun coerede divenga titolare non di singoli beni determinati contenuti nell’asse ereditario ma di una quota ideale di ciascun bene presente in esso. Attraverso la divisione ereditaria ciascun coerede diventerà esclusivo proprietario di beni corrispondenti per valore alla quota a lui spettante nello stato di indivisione; questo significa che ciascun coerede sarà considerato successore solo nei beni che ha ottenuto con la divisione e che questi saranno di sua proprietà dal momento dell’apertura della successione, tutti gli altri beni, invece, destinati per divisione agli altri coeredi si ritiene che non siano mai stati di sua proprietà.
L’art. 715 c.c. individua una serie di casi in cui non si può procedere alla divisione ereditaria: