Sovente si pone il problema di individuare la responsabilità dell’Albergo nel caso di furto di beni lasciati in deposito dal cliente. In un caso di specie, infatti, il cliente recatosi nella “spa” dell’Hotel aveva lasciato i propri beni (portafogli, cellulare, orologio e documenti) nell’armadietto indicatogli dall’addetto, successivamente l’armadietto era stato forzato e gli oggetti sottratti dal ladro; per questo motivo la vittima aveva citato in giudizio l’Albergo ritenendolo responsabile ex artt. 1783 o 1784 o 1768 c.c. e, comunque, ex art. 2043 c.c., della sottrazione dei beni.
Nel nostro codice civile manca una specifica regolamentazione del contratto d’albergo in quanto lo stesso disciplina esclusivamente il deposito di cose portate in albergo o consegnate all’albergatore; per questa ragione la Cassazione si è pronunciata nel merito considerando il contratto d’albergo come un contratto atipico consensuale, misto, con cui l’albergatore si obbliga a prestazioni molteplici ed eterogenee, tra cui la locazione dell’alloggio, la fornitura dei servizi ed il deposito. Circa il furto di cose introdotte in albergo il legislatore ha graduato in modo differente la responsabilità dell’albergatore distinguendo la “sottrazione di cose portate in albergo” dalla “sottrazione di cose consegnate all’albergatore”; per quanto riguarda “la responsabilità per le cose portate in albergo”, ai sensi dell’art. 1783 c.c., la responsabilità dell’albergatore è limitata al valore della cosa sottratta sino all’equivalente di cento volte il prezzo della locazione dell’alloggio per la giornata; per quanto riguarda invece “la responsabilità per le cose consegnate all’albergatore”, nell’ipotesi di sottrazione, lo stesso ne risponderà illimitatamente. Pertanto, il cliente che si veda sottratto i propri beni nell’albergo ha diritto di ottenere il risarcimento del danno.
Per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno patito, il cliente deve solo provare il furto e il valore dei beni sottratti, ritenendosi presunta la colpa dell’albergatore, pertanto, spetterà a quest’ultimo dimostrare che il furto è dipeso da cause a lui non imputabili.
La responsabilità dell’albergatore è esclusa solo per “fatto del cliente” e “per forza maggiore”; la Cassazione, infatti, afferma che perché sia esclusa la responsabilità dell’albergatore la sottrazione si deve verificare secondo circostanze di tempo e di luogo tali da renderla assolutamente imprevedibile e inevitabile.
In merito al risarcimento del danno patito dal cliente vittima del furto la Cassazione ha ritenuto che laddove sia stata data prova dell’esistenza del fatto dannoso e del danno, sebbene non esattamente quantificato, la domanda risarcitoria deve essere meritevole di accoglimento e che, il risarcimento deve coprire il valore effettivo dei beni sottratti, se documentalmente provato; diversamente, nell’ipotesi in cui l’ospite dell’albergo non sia in grado di dimostrare il reale valore dei beni sottratti, la quantificazione dei danni può avvenire in via equitativa.
Concludendo, quindi, nel caso specifico, l’albergo deve essere ritenuto responsabile ai sensi degli artt. 1783 o 1784 o 1768 c.c. e, comunque, ex art. 2043 c.c. per la sottrazione dei beni di proprietà del cliente che, pertanto, deve essere risarcito del danno subito, calcolato sulla base del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il danno patrimoniale sarà calcolato sulla base del valore effettivo dei beni sottratti che dovrà essere provato dalla parte attrice, invece il danno non patrimoniale verrà calcolato tenendo conto del patimento della vittima derivante, ad esempio, dalla perdita del documento di identità, della patente e della carta di credito.