L’Albo degli avvocati è un registro nel quale sono iscritti tutti i legali che possono esercitare in Italia. I requisiti per richiedere l’iscrizione sono quelli previsti dalla normativa, e integrati dai regolamenti specifici degli organi previsti nella professione e dalle normative contributive. Sostanzialmente per l’iscrizione è necessario:
- Aver superato l’esame abilitativo, dopo l’ottenimento della laurea in giurisprudenza.
- Aver aperto una partita IVA
- Essere iscritti, ai fini contributivi, nella Cassa Forense.
Come da titolo, abbiamo però parlato di albi e in effetti, a ben vedere, l’albo è uno. Tuttavia questo contiene molteplici sezioni:
- l’albo ordinario, che accoglie gli avvocati
- l’albo sezione speciale, che si suddivide a sua volta in: albo degli avvocati stabiliti e albo delle società di avvocati
- l’albo speciale per patrocinare avanti alle giurisdizioni superiori (ovvero la Cassazione) al quale possono iscriversi gli avvocati con almeno 5 anni di esercizio della professione, dopo aver sostenuto un esame abilitativo, o dopo 8 anni di professione, dopo aver frequentato la scuola superiore dell’avvocatura.
- Il registro dei praticanti, al quale sono iscritti i dottori in giurisprudenza, impegnati nel tirocinio.
Per rimanerci iscritti nell’Albo, ai legali si richiede effettività nell’esercizio della professione, continuità, abitualità e prevalenza. Devono usare locali addetti specificatamente all’esercizio dell’attività, essere intestatari di utenze, polizza assicurativa, oltre all’obbligo di sostenere aggiornamenti e formazione.
È invece incompatibile con l’iscrizione nell’Albo l’esercizio di altra attività da lavoro autonomo, eccetto il caso in cui l’oggetto di questo sia di carattere scientifico, letterario, artistico, culturale, econimico-commercialistico, giornalistico o riguardi la pratica della consulenza del lavoro.
Al contrario sono proibiti gli impieghi nelle attività commerciali, nelle società a fine di lucro, come lavoratore subordinato.
Si può invece essere sospesi temporaneamente dall’Albo in caso di elezione a cariche dello Stato, regione, provincia e comuni, in caso di nomina nella Corte Cosituzionale o nel Cnsiglio Superiore della Magistratura.
La cancellazione dell’Albo infine può avvenire su richiesta dell’interessato, d’ufficio o su richiesta del Procuratore Generale.