Il legislatore non fornisce una nozione espressa di provvedimento amministrativo.
Non mancano, pur vero, taluni riferimenti normativi dai quali è possibile ricostruire la definizione dell’istituto. In primo luogo è possibile affermare che trattasi di un atto che è adottato dalla pubblica amministrazione quale strumento riconosciuto dalla legge per la cura di un interesse pubblico. E’ un atto amministrativo dotato di imperatività, perché in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario, anche in senso negativo, e di autotutela, perché idoneo ad essere eseguito dal suo stesso autore.
È altresì un atto unilaterale in quanto non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere.
Esso è risultato dell’istruttoria procedimentale condotta dall’amministrazione pubblica ai sensi della disciplina dettata dalla l. 241/90. Tale aspetto vale a distinguere il provvedimento amministrativo dal contratto.
Il contratto, infatti, è un negozio giuridico bilaterale il cui contenuto è frutto di un accordo concluso da entrambe le parti contrattuali. Il provvedimento amministrativo deve contenere determinati elementi costitutivi la cui assenza determina la nullità dello stesso. In particolare, il provvedimento amministrativo deve specificare: la pubblica amministrazione che ha provveduto ad emanare l’atto amministrativo; il destinatario dell’atto nei cui confronti produrrà gli effetti; l’oggetto; la finalità; la forma e, infine, la motivazione.