Cosa serve ad una norma per potersi definire giuridica? Che sia creata da un legislatore eletto democraticamente secondo libere elezioni? Che sia rispettoso dei principi fondamentali, secondo i principi giuslavoristici più puri?
Al di là dei sommi principi in tema di filosofia del diritto, esiste, nel nostro diritto una serie di requisiti che ci permettono di inquadrare una definizione nel nostro sistema normativo.
In particolare le nostre norme giuridiche hanno caratteri particolari, così definite da anni di studi e approfondimenti sia derivanti dalla dottrina che dalla giurisprudenza, non solo italiana ma anche europea.
Esse sono: generali, astratte, innovative. Si definiscono “generali poiché il loro comando non si rivolge ad una singola persona (dando così luogo a privilegi o discriminazioni), ma ad una generalità di persone (ad esempio, a tutti i cittadini dello Stato). Sono “astratte” perché non descrivono un caso concreto, ma un caso ipotetico, cioè prendono in considerazione una situazione astratta che diviene concreta e specifica solo nel momento in cui si verifica il fatto (ad esempio, la legge penale non dice «Il sig. Rossi ha rubato e quindi deve essere arrestato», ma «chiunque ruba deve essere arrestato»). Pertanto, la norma giuridica non esamina il singolo, particolare, caso concreto, ma ipotizza, prevede una «situazione-tipo» o «fatti- specie» alla quale tutti i casi concreti potranno ricondursi (il caso del sig. Rossi che ruba rientra nella norma generale che punisce chi ruba).
Le norme giuridiche, inoltre, sono innovative, poiché in grado di innovare l’ordinamento giuridico. Esse, infine, sono coercibili poiché coloro che non obbediscono spontaneamente al loro comando sono sottoposti ad una sanzione cioè alla reazione dello Stato, che può consistere in un provvedimento che li costringe a rimediare alla trasgressione (ad esempio, una multa per divieto di sosta, un risarcimento per il danno causato etc.) oppure in una pena come ad es. la reclusione in carcere).
Per quanto attiene, invece, alla classificazione delle norme giuridiche queste possono avvenire a seconda del contenuto, della sanzione, e in base al tipo di efficacia.
In base al contenuto, è possibile distinguere la norma precettiva, che contiene un comando, la norma proibitiva, che vieta determinate condotte, contiene cioè comandi negativi, e la norma permissiva, che autorizza determinati comportamenti o attribuisce ai singoli soggetti determinate facoltà.
In base alla sanzione, è possibile distinguere la norma perfetta, che è quella norma munita di sanzione, la norma imperfetta, che è, viceversa, quella non munita di sanzione. Infine, in base all’efficacia, si distingue la norma assoluta (o imperativa o cogente o d’ordine pubblico), che è la norma la cui applicazione è imposta dall’ordinamento, e la norma relativa (o derogabile o dispositiva), che è quella che disciplina un rapporto, ma lascia libere le parti di regolarlo diversamente.
Un’altra classificazione è quella tra norma comune, speciale ed eccezionale. La norma comune è quella norma che viene, dall’ordinamento, rivolta a tutti i consociati, quindi alla generalità dei soggetti. La norma speciale o particolare, invece, è quella norma che, per soddisfare particolari esigenze, viene rivolta ad una materia specifica (si pensi alla legislazione sulle miniere, cave, torbiere) o che regola circostanze e categorie ben determinate di soggetti. Infine, la norma eccezionale è quella norma che «contraddice» alle norme del diritto comunemente applicate, regola cioè in maniera non solo diversa (come la norma speciale), ma anche antitetica rispetto alla norma che regola il maggior numero di ipotesi.