In un altro articolo, a cui rinviamo per il gentile lettore che fosse interessato, abbiamo trattato il tema degli elementi fondamentali del rito ordinario del processo penale, anche e soprattutto per fornire una guida ai termini che la cronaca riporta nelle prime pagine dei giornali, ma che sono di difficile comprensione per i non addetti ai lavori.
Con lo stesso scopo, anche per completezza di esposizione, vogliamo ora riportare i procedimenti alternativi a quello ordinario, che in alcuni casi possono essere scelti direttamente dall’imputato, in altri dal pubblico ministero, se il reato perseguito rientra in determinate caratteristiche.
I procedimenti speciali, in effetti, possono essere divisi in due macro- categorie: quelli richiedibili dall’imputato e quelli richiedibili dal PM.
Tra i primi, l’imputato rinuncia a parte delle sue difese, costituzionalmente riconosciutegli e, in cambio, ottiene benefici premiali dallo Stato, che riduce la lunghezza del processo e i relativi costi.
In attinenza ai secondi, invece, è direttamente il PM che può ridurre i formalismi del processo, che hanno sempre natura garantista nei confronti dell’imputato, in quei casi nei quali, questi ultimi sono inutili e ridondanti in considerazione della specifica circostanza in cui si sarebbe compiuto il reato per cui si procede.
Procedimenti speciali richiedibili dall’imputato:
- Giudizio abbreviato: Il giudizio abbreviato è un rito che conclude il giudizio direttamente nell’udienza preliminare. Il lettore sicuramente ricorderà che prima del giudizio vi è la fase delle indagini preliminari, coordinate da un PM sotto l’egida di un GIP (il quale potrà anche archiviare la notizia di reato, se la ritenesse infondata), al fine di, se emergono prove in senso favorevole al compimento del reato di cui si indaga, proporre la richiesta di rinvio a giudizio ad un giudice terzo, che quindi non potrà nutrire pregiudizi a favore o contro l’imputato (il GUP). Il Giudice per l’Udienza Preliminare potrà ordinare l’integrazione di elementi probatori, o avviare un rito alternativo o rinviare a giudizio, aprendosi la fase dibattimentale, ove tutte le fonti di prova (testimonianze, perizie, documenti…) potranno essere discusse in contraddittorio tra le parti (diritto di difesa), e concludersi con una sentenza. Con il giudizio abbreviato, il GUP non rinvia ad altro giudice, valutati i fondamenti dell’accusa, ma decide direttamente allo stato degli atti raccolti nelle indagini preliminari, emettendo sentenza e chiudendo il processo. Se l’Imputato richiude il rito abbreviato, in altre parole, rinuncia al suo diritto di difesa che si eserciterebbe in sede giudiziale, che nemmeno si aprirebbe, e, in cambio, ottiene importanti benefici: la riduzione di 1/3 della pena per i delitti e 1/2 per le contravvenzioni. La richiesta deve essere esposta entro l’udienza preliminare, accompagnata dall’ordinanza di ammissibilità del GIP e la richiesta può persino essere subordinata ad una determinata istanza, quale l’integrazione di una specifica fonte di prova. Se tale richiesta venisse respinta allora si aprirebbe la via o al rito ordinario o al patteggiamento, che analizzeremo in seguito. La richiesta di rito abbreviato è preclusa per i reati che prevedono la pena dell’ergastolo.
- Patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti): Istituto di origine anglosassone, permette all’imputato di “negoziare” la sanzione panale direttamente con il giudice, sia esso un Giudice per le Indagini Preliminari o un Giudice per l’Udienza preliminare. Anche in questo caso lo Stato risparmia tempo e soldi, venendo interrotto immediatamente, con l’accordo tra le parti, il procedimento penale, e, anche in cambio della rinuncia al diritto garantito della difesa, il soggetto ottiene benefici importanti quali lo sconto pari a 1/3 della pena, l’esonero dalle spese processuali, e la non condannabilità a pene accessorie (eccetto la confisca e quelle legati a reati contro la P.A.) Il pubblico ministero può opporsi, e ciò è l’unico caso che apre alla possibilità di ricorrere in appello avverso al patteggiamento, sempre precluso all’imputato. Tra le condizioni dettabili dall’imputato per l’accoglimento della proposta di patteggiamento abbiamo anche la concessione della sospensione condizionale. In altre parole, il patteggiante, se viene accolto il patteggiamento, può vedersi condannato ma con la pena sospesa (non eseguita) senza pagare le spese processuali e senza subire pene accessorie (a meno che non abbia compiuto reati contro la P.A., come corruzione, concussione, peculato ecc., nel qual caso non potrà richiedere questi ulteriori benefici, in seguito alla riforma denominata spazzacorrotti). Infine il patteggiamento può essere concesso solo per i reati di minor gravità, nello specifico quelli che prevedano meno di 5 anni di pena massima.
- Sospensione procedimento con messa alla prova: Istituto importato dal processo minorile, ove ha portato a ottimi risultati in ambito di rieducazione/reinserimento degli imputati che ne hanno beneficiato, prevede la sospensione del processo per un periodo che varia dai due anni (se la sanzione irrogabile alla fine del procedimento comprendesse la detenzione) ad un anno ( solo pena pecuniaria). Durante questo periodo di sospensione del procedimento penale, l’imputato viene affidato ai servizi sociali, i quali lo mettono alla “prova”, ovvero realizzano un piano volto alla rieducazione dell’imputato, piano che dovrà essere scrupolosamente adempiuto dallo stesso. Tale piano deve essere allegato dall’avvocato all’istanza che chiede l’accesso a tale istituto e, solitamente, comprende lavori di pubblica utilità, il risarcimento all’eventualmente costituita parte civile o altri servizi rivolti alla collettività. Se il giudice (GIP o GUP) reputa idoneo tale piano al reinserimento del presunto reo, dichiara sospeso il procedimento e affida lo stesso ai servizi sociali, che saranno incaricati di vegliare sull’esecuzione del piano di recupero, e, al termina del periodo di sospensione dovranno fornire un’esauriente relazione sui comportamenti dell’imputato, che, nel caso in cui abbia superato la prova, si vedrà estinto il reato e quindi interrotto per sempre il processo. In caso contrario il procedimento penale sarà riavviato e procederà ordinariamente. Si può richiedere l’applicazione di tale rito speciale solo entro la formulazione delle conclusioni o la dichiarazione di apertura del procedimento e nel caso in cui il reato per cui si procede abbia una pena massima inferiore ai 4 anni o esclusivamente pecuniaria.
- Procedimenti speciali richiedibili dal PM:
- Giudizio direttissimo: L’istituto nasce dall’esigenza di velocizzare/concludere un procedimento penale nel caso in cui, in considerazione degli eventi, la concessione del diritto di difesa sarebbe de tutto superflua. E’ il caso di un soggetto colto il flagrante nella commissione di un reato o del soggetto che, nella fase delle indagini preliminari, sotto interrogatorio, confessi il delitto, o il caso in cui siano videoregistrati comportamenti violenti in manifestazioni sportive o, ancora, in cui vi sia un provvedimento urgente di allontanamento dalla casa famigliare per maltrattamenti documentati. In tutti questi casi, la realtà dei fatti è talmente palese che proseguire il procedimento penale ordinario parrebbe persino uno spreco di tempo e risorse pubbliche, quindi lo Stato, a mezzo del PM, conduce l’imputato direttamente alla fase dibattimentale, saltando o interrompendo le indagini preliminari e l’udienza preliminare, passando direttamente alla fase dibattimentale, molte volte altrettanto veloce, considerata l’evidenza delle prove proprie di questo procedimento. All’imputato è comunque riconosciuto il diritto di richiede l’applicazione di altri riti speciali quali quello abbreviato o il patteggiamento.
- Giudizio immediato: Per taluni versi simile al giudizio direttissimo questo anche ha sostanzialmente gli stessi effetti, ovvero saltare l’udienza preliminare e condurre direttamente l’imputato alla fase dibattimentale, e anche i requisiti della prova evidente sono analoghi (qui l’imputato deve essere già stato condannato con ordinanza del GIP a scontare un provvedimento di custodia cautelare, proprio fondato sulla sussistenza dei gravi indizi concordanti di colpevolezza che costituiscono il fumus boni juris e il periculum in mora). La principale differenza con il giudizio direttissimo sta nel fatto che è richiedibile anche dall’imputato, che sta già scontando una misura cautelare e voglia accorciare la durata del processo, e i suoi connessi diritti di difesa.
- Decreto penale: Questo procedimento non rinvia direttamente alla fase giudiziale, bensì conclude direttamente il procedimento con l’irrogazione di una sanzione economica. E’ richiedibile dal PM nel caso in cui la pena prevista per il reato di cui si procede sia esclusivamente pecuniaria, se, nel caso in cui fosse procedibile a querela, non ci sia opposizione del querelante e la richiesta sia emessa entro 6 mesi dalla notizia di reato (l’obbiettivo è garantire la brevità del procedimento), e, infine, non serva una misura di sicurezza. Il decreto conterrà una sanzione pari alla metà di quella massima, e il reato così sanzionato, si estingue in 5 anni, se parliamo di delitto, o in 2 se parliamo di contravvenzione. Il provvedimento, emesso dal GIP, sarà esecutivo se non opposto dall’imputato entro 15 giorni dall’emissione. A seguito dell’opposizione si procederà con rito ordinario o con altro speciale a richiesta dall’imputato.