Spesso, soprattutto sulle strade di collina secondarie, si possono scorgere semi nascosti, roghi di sterpaglie tenuti a bada in maniera più o meno solerte da coltivatori più o meno improvvisati.
Sorge un dubbio, dunque: si possono bruciare le sterpaglie secche raccolta in campagna, frutto della pulitura di fasce e terreni?
La risposta, sorprendentemente per alcuni versi è chiara: NO. A imporre il divieto è direttamente il codice penale, all’art. 423 c.p., infatti è previsto il reato di Incendio, che punisce “Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.”
La norma pare piuttosto categorica, ma qualunque incendio controllato può essere idoneo a mettere in pericolo l’incolumità pubblica? Osservando i dati si potrebbe dire si, in quanto i dati dicono che il 95% degli incendi è causa umana. D’altronde la repentinità del fuoco è ben conosciuta, basta un attimo di distrazione o una folata di vento improvvisa e quello che fino a quel momento era un fuco di sterpaglie rischia di propagarsi in maniera molto più distruttiva.
Da qui la scelta del nostro legislatore del 1930. Ma al diritto alla sicurezza generale va controbilanciato il diritto di disporre dei propri beni, se fatto senza recare danno a terzi.
D’altronde sono secoli che i contadini bruciano le sterpaglie tagliate, imporne in maniera efficace un divieto assoluto può sembrare una mera illusione, né la minaccia di multe (il codice penale prevede addirittura la detenzione dai 3 ai 7 anni) potrebbe trattenere lavoratori sicuri di non fare nulla di male, ripetendo gesti oramai consolidati, spesso da generazioni di lavoratori.
La decisione se da un incendio sono derivati pericoli alla pubblica sicurezza, e quindi il suo autore sia punibile penalmente, è rimessa alla valutazione del giudice, che si baserà sulla presenza del controllante nei pressi del fuoco, sull’efficacia del controllo (anche a posteriori), sul contesto effettivo ecc.
A limitare la discrezionalità dei giudici sono intervenute diverse disposizioni regionali e comunali, che prevedono, per esempio, il divieto di appiccare roghi d’estate o nelle ore più calde o nei pressi di zone boschive.
In definitiva proviamo a rispondere alla domanda principale: si possono appiccare fuochi controllati per smaltire le sterpaglie della propria campagna?
In assoluto dobbiamo dire di no, laddove questi roghi possano causare un pericolo all’incolumità pubblica. Un aiuto potrà arrivare dalle eventuali norme regionali in materia.