I criteri applicati dalla pubblica amministrazione per scegliere l’operatore economico adatto con il quale stipulare un contratto di appalto per la fornitura di beni, opere o servizi sono due: il criterio del minor prezzo è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il primo risulta essere più facile da gestire: la pubblica amministrazione che ha emesso la gara ad evidenza pubblica sceglierà l’operatore economico vincitore semplicemente individuando colui che abbia proposto il preventivo più economico. Tuttavia tale criterio non può essere utilizzato per i contratti il cui valore superi i €40.000 , né per gli appalti aventi ad oggetto opere ingegneristiche o architettoniche.
In questi ultimi casi la pubblica amministrazione, in veste di stazione appaltante, dovrà selezionare l’impresa vincitrice impiegando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A tal fine, l’articolo 77 D.Lgs 50/2016, chiamato anche Codice dei Contratti Pubblici, impone alla Pubblica Amministrazione la Costituzione una Commissione di esperti chiamati a valutare le offerte pervenute in ambito di appalti e concessioni, dal punto di vista tecnico ed economico.
I componenti della suddetta Commissione saranno dispari e non più di 5. I membri verranno individuati dalla stazione appaltante tra gli esperti inscritti nello specifico Albo presso l’ANAC, estratti a sorte da una lista di individui almeno doppia rispetto a coloro i quali saranno sorteggiati. I commissari, a tutela della loro indipendenza, non potranno aver svolto, ne svolgere, alcuna funzione o incarico inerente al contratto che si apprestano a giudicare. Sono altresì esclusi coloro che abbiano ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente e chi abbia concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati poi illegittimi. Il Presidente della commissione è individuato, tra i suoi membri, dalla stazione appaltante.