Con il maltempo tipico soprattutto delle fasi autunnali, le abbondanti piogge, le copiose nevicate o addirittura le trombe d’aria, oramai preoccupantemente frequenti, capita sempre più spesso che alberi precipitino a terra, si spezzino, vengano sradicati o semplicemente si pieghino per la vecchiaia. Tali danni, che crescono potenzialmente al crescere dell’ingombro dell’albero, possono essere enormi, a volte anche mortali per gli ignari cittadini che si trovino a transitare sotto la pianta in concomitanza alla sua caduta.
Tali crolli, in realtà, non sono mai imprevedibili. La vita media di un albero piantato in giardini pubblici e cittadini, infatti, è circa la metà rispetto a quella che avrebbe lo stesso albero in un bosco, soprattutto a causa dello smog nel quale è immerso. Proprio per sopperire a tale precarietà, sono necessari in città interventi di manutenzione al fine di evitare cedimenti nelle piante stesse, che, invecchiando, sono sempre più fragili e quindi pericolanti.
Quindi, prima di affrontare le problematiche di diritto conseguenti a detti eventi, il nostro consiglio è quello di attivarvi per tempo per la valutazione del rischio di caduta della pianta.
Dei danni causati dai suddetti crolli risponde il proprietario dell’area sulla quale si trova l’albero caduto, ai sensi dell’art. 2051 c.c. che così prescrive: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Secondo tale principio, se il crollo avviene in uno spazio pubblico (strada, marciapiede, parco…), ne risponderà il Comune, al quale occorre l’invio della raccomandata di diffida con allegati le foto, gli estremi del veicolo danneggiato e del proprietario dello stesso, ora e luogo dell’incidente ed entità del danno (corredato dal preventivo di riparazione).
Il Comune, o l’ente gestore della strada su cui è avvenuto l’incidente, ovvero la Regione, l’Anas o la Provincia, potrebbe sempre rispondere negando il risarcimento, sostenendo che il crollo è derivato dal caso fortuito (come il vento straordinario, o un’alluvione) che, in quanto imprevedibile, non avrebbe permesso un intervento da parte del Comune, idoneo ad evitare il crollo. In tal caso non si potrà fare altro che iniziare una causa, volta ad accertare se il crollo è derivato da un caso imprevedibile o da una manutenzione carente da parte dell’ente.
Se invece la caduta dell’albero avviene all’interno di un area privata, sempre applicando l’articolo 2051 c.c., a risponderne sarà il legittimo proprietario, e la procedura da seguire sarà la medesima.
Recente giurisprudenza, segnatamente la sentenza numero 20448/2014 della Corte di Cassazione, ha previsto, per gli alberi di notevoli dimensioni, il concorso dell’amministrazione locale in solido con il privato proprietario del fondo.