Capita spesso che, durante l’educazione fisica svolta dai minori nell’ora di ginnastica, i giovani possano subire incidenti o infortuni.
Per risalire alle responsabilità bisogna analizzare caso per caso, considerare se vi è stata la vigilanza diligente del docente, se l’incidente è derivato dalla scarsa sicurezza dell’edificio scolastico o se è stata una casualità assoluta, non prevedibile.
La giurisprudenza solitamente è molto cauta nell’imputare responsabilità all’Istituto Scolastico. L’articolo che bisogna considerare è il numero 2048 c.c. ovvero: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnato un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate ai commi precedenti sono libere dalla loro responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”
Come esplica l’ultimo comma, dunque, vi è la possibilità per il docente di liberarsi dalla responsabilità che su di lui grava per causa dell’incidente subito o causato da un suo alunno. L’insegnante dovrà dimostrare di aver vigilato correttamente, con prudenza e attenzione, agendo per prevenire ogni tipo di sinistro e che, nonostante tali premure, l’incidente si è comunque verificato. Immaginiamo un caso concreto: una partita di uno sport a squadre come la pallacanestro o la pallavolo. Se l’insegnante ha spiegato con chiarezza le regole, invitato i ragazzi alla correttezza reciproca, vigilato sullo svolgimento della partita e nonostante ciò due ragazzi, accidentalmente, si scontrano durante il suo svolgimento; nulla sarà rimproverabile al docente, in quanto non avrebbe potuto prevenire il sinistro e tutto quello che era in suo potere lo ha fatto.
Il discorso è diverso se le attività ginniche si dimostrano pericolose per la salute dei partecipanti.
In ultimo è successo in una scuola media di Ancona, in cui il professore di educazione fisica ha previsto un percorso per i suoi alunni, i quali si sono dovuti bendare ed essere guidati dai loro compagni di classe. In tale esercizio, uno studente di 11 anni è caduto rompendosi il setto nasale.
Il Tribunale di Ancona, confermando la maggioritaria giurisprudenza in materia, ha condannato la scuola, e quindi il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, a risarcire alla famiglia della vittima dell’incidente, la somma di € 11.000, anche in considerazione della lieve invalidità permanente che è stata riscontrata sullo stesso bambino. Il MIUR potrà poi agire sul patrimonio del docente risultato colpevole di non aver correttamente vigilato sulla sicurezza dei minori impiegati nell’attività sportiva.
In via generale si può affermare che, mentre un comportamento attento, diligente e prudente del docente lo mette sicuramente al sicuro da responsabilità personali sulla salute dei suoi studenti impiegati in attività ordinarie di educazione fisica, se questi stessi atteggiamenti di accortezza sono presi durante lo svolgimento di attività che possono essere giudicate come “pericolose”, non bastano più in quanto la responsabilità si genera a monte.
Aver messo in pericolo la salute dei minori con attività chiaramente pericolose costituisce già di per sé una responsabilità che si configura se da tale pericolo si concretizza un danno, a prescindere dall’atteggiamento tenuto dal docente sulla vigilanza mentre tali operazioni si compiono.