Spesso capita ai motociclisti di avvistare contenitori dell’immondizia urbani posizionati “male” rispetto al posto a loro riservato, delimitato da apposite strisce, solitamente gialle. Gli operatori ecologici, infatti, spesso, una volta scaricato nei camion di raccolta il materiale contenuto nei bidoni, non prestano particolare attenzione a dove riposizionano questi cassoni svuotati, e, nei casi più gravi, non prestano neppure particolare attenzione all’azionamento del freno a pedale posto sulla ruota, in maniera da bloccarne lo spostamento dovuto a vento o ad altre circostanze terze.
Questi bidoni fuori sede, laddove causino un incidente stradale, generano una responsabilità al risarcimento, ma chi sia il responsabile è una questione piuttosto discussa.
Nello specifico: risponde del danno causato l’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, oppure il Comune, che è responsabile del mantenimento dell’efficienza delle strade?
La Cassazione ha avuto modo di esprimersi sulla questione molto recentemente, con la sentenza 1589/2019. Nel caso de quo, un motociclista, molto spesso la categoria di vittime maggiormente danneggiate da questa tipologia di incidenti, assieme ai ciclisti, dopo aver svoltato ad una curva impattava contro un bidone della spazzatura, che sporgeva di circa 40-50 cm rispetto alla zona ad esso riservata, invadendo la corsia di marcia dell’ignaro cittadino. Il soggetto riportava ferite plurime gravi, al punto da rimanere invalido.
Il Tribunale di prima istanza condannava la società di raccolta della spazzatura urbana come unica responsabile dell’accaduto, ordinandole un risarcimento di oltre 500.000 € al soggetto vittima dell’incidente. La società ricorreva quindi in Appello, nel quale i giudici ravvisarono una responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c., riconoscendo così anche parte delle colpa al Comune. In Cassazione ricorreva lo stesso Comune e qui si ottiene la decisione finale. Innanzitutto non si trattava di responsabilità aquiliana, bensì di responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c., con l’importante conseguenza che non è rilevante la configurazione del nesso di causalità, del dolo o della colpa del danneggiante, essendo la responsabilità per omessa custodia, una responsabilità di tipo oggettivo.
A prescindere della classificazione della responsabilità dei danneggianti, il punto sulla questione non cambia. Dei danni causati ad un utente della rete stradale che impatti contro bidoni della spazzatura allocati fuori della sede a loro riservata risponde sia il Comune, per omessa custodia della strada, sia, in concorso, l’azienda responsabile della raccolta dei rifiuti, in quanto responsabile dell’irregolare posizionamento del cassonetto.