Le trasmissioni televisive di cronaca, gli articoli dei giornali, i telegiornali e le informazioni radio usano termini per descrivere i casi giudiziari più popolari, utilizzando un lessico il più delle volte tecnico che in realtà è difficilmente comprensibile per i non addetti ai lavori. Termini come “udienza preliminare”, “archiviazione della notizia di reato”, e tutti gli altri, risultano ai più non comprensibili e confondibili tra di loro. Leggendo ciò che segue vi potrete meglio orientare in questo apparentemente incomprensibile “mare” lessicale. Analizziamo, dunque, per sommi capi, il procedimento penale ordinario, andando a spiegare i termini più utilizzati, per poterli rendere accessibili a tutti.
Tutto comincia con una notizia di reato che perviene al Pubblico Ministero. Quest’ultimo, abbreviato spesso in P.M., è un magistrato, è colui che è chiamato a verificare la notizia di reato che lo raggiunge e per fare ciò comanda e coordina la forza pubblica (Polizia, Carabinieri, Guardia d Finanza…). Le notizie di reato possono derivare da denunce, querele, inchieste giornalistiche, dicerie popolari: qualsiasi notizia fondata che riguarda il compimento di un reato deve essere verificata dal PM, in quanto l’azione penale non dipende dalla sua discrezionalità, ma è sempre obbligatoria. Da questo momento il soggetto di cui si sospetta il compimento di un reato viene iscritto nel registro degli indagati e viene raggiunto, nei casi previsti, dall’avviso di garanzia. Il significato dell’avviso di garanzia è quello di comunicare ad un soggetto che lo Stato sta indagando su di lui per il compimento di un determinato possibile reato; lo scopo è di rendere l’indagato conscio di ciò, e nello stesso momento, permettergli l’elaborazione di una strategia difensiva e di eventuali indagini volte alla dimostrazione della sua innocenza. Nel frattempo, parallelamente, si svolgono le indagini condotte dal PM. Importante è ricordare che tali indagini non sono volte a dimostrare la colpevolezza dell’indagato, sono volte solo all’accertamento dei fatti (in Italia il Pubblico Ministero non è una Pubblica Accusa, ma ha una funzione inquirente e non inquisitoria). Al termine delle indagini, che durano normalmente 6 mesi, salvo richiesta di proroga, il PM si rivolge al Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) chiedendo o l’archiviazione della notizia di reato, se la stessa risulta infondata, oppure il rinvio a giudizio, nel caso in cui il P.M. ritenga che gli estremi per la configurazione del reato denunciato sussistano effettivamente.
A giudicare sulla richiesta dell’accusa gestita dal PM, è un giudice terzo, non influenzato dalle indagini precedentemente svolte né da relativi pregiudizi che in tale sede potrebbero sorgere: il GIP si limiterà a rinviare a giudizio o ad archiviare la notizia di reato semplicemente analizzando il materiale probatorio fornitogli dalle parti, ovvero dall’accusa e dalla difesa, in contraddittorio tra di loro. Se la notizia venisse archiviata il soggetto indagato non arriverebbe nemmeno a processo, e la sua brutta esperienza si chiuderebbe così; in caso contrario, invece si aprirebbe il procedimento giudiziario penale vero e proprio, con la formulazione del capo di imputazione ovvero l’indicazione esatta ed analitica del reato (inteso come articolo di legge violato). È in questo momento che quindi cambia il modo di riferirsi al soggetto a cui il reato è attribuito che non è più indagato, ma appunto imputato. Si svolgerà, in quest’ultimo caso, l’udienza preliminare,presieduta dal Giudice per l’udienza preliminare, il G.U.P., che può richiedere alle parti nuove e più specifiche indagini e integrazioni probatorie. Lo scopo di questa fase processuale non è capire se c’è stato un reato cagionato dalla condotta del sospettato, ma se lo stesso è a lui imputabile o meno. Se il Gup ritiene ciò impossibile, emana una sentenza di non luogo a procedere, altrimenti si aprirà la fase dibattimentale con l’audizione dei testimoni, la presentazione delle prove, le consulenze dei tecnici interpellati… Al termine di questo dibattimento arriverà la sentenza conclusiva: assoluzione o condanna in primo grado. Le parti potranno impugnare la stessa sentenza in Appello (secondo grado) o in Cassazione (terzo ed ultimo grado).