L’acquisto della casa familiare rappresenta spesso un momento cruciale nella vita coniugale, ma può trasformarsi in una questione controversa in caso di separazione o divorzio. Un tema ricorrente nella giurisprudenza riguarda la possibilità o meno di richiedere la restituzione delle somme versate da un coniuge per l’acquisto dell’immobile adibito a casa familiare.
Secondo un recente pronunciamento del Tribunale di Catania, Sezione III civile, sentenza 24 febbraio 2025, le attribuzioni patrimoniali effettuate per l’acquisto di un immobile destinato a casa coniugale, essendo finalizzate alla realizzazione di un progetto di vita comune, devono considerarsi irripetibili. Questo principio si fonda sulla solidarietà familiare e sul presupposto che tali trasferimenti avvengano per soddisfare bisogni comuni, rendendo irrilevante il successivo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Ma cosa dice la giurisprudenza in materia? Quali sono le posizioni consolidate della Cassazione e i possibili orientamenti contrari? Analizziamo la questione nel dettaglio.
L’orientamento secondo cui le somme spese per la casa coniugale non sono ripetibili si fonda su alcuni principi cardine del diritto di famiglia:
Dovere di contribuzione e solidarietà coniugale: ai sensi dell’art. 143 c.c., i coniugi hanno il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Funzione della casa familiare: l’immobile destinato a residenza della famiglia assume una valenza sociale ed economica che non può essere ricondotta esclusivamente ai singoli apporti finanziari dei coniugi.
Natura delle attribuzioni patrimoniali: in assenza di una chiara prova contraria, si presume che gli esborsi effettuati durante il matrimonio siano frutto di una contribuzione volontaria al progetto comune di vita.
Di conseguenza, anche se un coniuge avesse sostenuto in via esclusiva o prevalente il costo dell’acquisto dell’immobile familiare, non potrebbe pretendere la restituzione delle somme spese dopo la separazione, salvo dimostrare che si trattava di un prestito e non di una liberalità o di un contributo spontaneo.
L’orientamento espresso dal Tribunale di Catania si inserisce in una linea giurisprudenziale consolidata.
Cass. Civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9594: La Cassazione ha affermato che le attribuzioni economiche tra coniugi durante il matrimonio devono presumersi effettuate in adempimento dei doveri coniugali e non a titolo di prestito, salvo prova contraria.
Cass. Civ., Sez. I, 9 maggio 2013, n. 11289: Ha ribadito che i trasferimenti patrimoniali tra coniugi in costanza di matrimonio si presumono sorretti da una giusta causa e non sono ripetibili, in quanto finalizzati al mantenimento del ménage familiare.
Cass. Civ., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13838: Secondo questa sentenza, le somme impiegate per l’acquisto della casa coniugale da parte di un coniuge non possono essere richieste indietro, in quanto dirette alla realizzazione di un progetto comune di vita.
Questo filone giurisprudenziale conferma che le somme impiegate per la casa familiare non sono recuperabili, poiché il loro scopo è soddisfare i bisogni della famiglia e non un interesse meramente personale.
Non mancano, tuttavia, pronunce in senso contrario, che hanno ammesso la possibilità di richiedere la restituzione delle somme a determinate condizioni.
Cass. Civ., Sez. I, 23 novembre 2007, n. 24567: Ha stabilito che se un coniuge dimostra che le somme versate per l’acquisto della casa erano un prestito e non una contribuzione spontanea, può ottenere la restituzione.
Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2014, n. 13407: Ha ammesso la ripetizione nel caso in cui un coniuge abbia finanziato in modo esclusivo l’acquisto della casa intestata all’altro coniuge, in assenza di una volontà chiara di donazione.
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2021, n. 5778: Ha riconosciuto la possibilità di ottenere la restituzione quando l’acquisto dell’immobile sia stato frutto di un accordo specifico tra le parti, volto a garantire un vantaggio temporaneo e non definitivo.
L’irripetibilità delle spese sostenute per la casa familiare è un principio ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, in quanto fondato sulla solidarietà coniugale e sulla natura degli obblighi matrimoniali.
Tuttavia, vi sono delle eccezioni: Se il coniuge che ha sostenuto la spesa dimostra che si trattava di un prestito e non di una contribuzione spontanea, può ottenere la restituzione.
Se l’acquisto è stato effettuato da un solo coniuge, ma l’immobile è stato intestato all’altro senza un motivo valido, è possibile richiedere il rimborso.
Se vi era un accordo esplicito tra le parti sulla natura della spesa, questo può incidere sulla decisione del giudice.
La sentenza del Tribunale di Catania del 24 febbraio 2025 conferma l’orientamento prevalente, ribadendo che gli esborsi effettuati per la casa coniugale in costanza di matrimonio non sono ripetibili, a meno che non si dimostri una causa diversa rispetto alla realizzazione del progetto familiare.
In conclusione, chi desidera recuperare le somme investite nella casa familiare dopo la separazione dovrà fornire una prova rigorosa della diversa natura della spesa, altrimenti il principio di irripetibilità prevarrà.