Le sanzioni di cui può essere oggetto un avvocato all’esito di un procedimento disciplinare sono, ovviamente, previste dalla norma. Se ne da qui un elenco, con l’obbiettivo di fornire un utile “specchietto” di pronta consultazione a vantaggio di colleghi e cittadini:
- Avvertimento: è il provvedimento meno grave tra il ventaglio di possibilità. Può corrispondere ad un semplice richiamo orale ed è usato per gli illeciti meno deprecabili.
- Censura: anche questo, come il precedente, non ha conseguenze economiche per chi lo subisce, se non un biasimo formale, che rimane conservato nel fascicolo del legale presso l’Ordine di appartenenza, allo scopo di “macchiare” la fama professionale dell’avvocato.
- Sospensione: entriamo qui nelle sanzioni davvero più rilevanti, anche dal punto di vista professionale ed economico. Si traduce in un’esclusione temporanea dall’esercizio professionale (da qui il risvolto economico) che può durare dai 2 mesi ai 5 anni. Il periodo di sospensione viene ovviamente deciso proporzionalmente alla gravità del comportamento che si persegue.
- Radiazione: è la sanzione massima possibile. Si sostanzia in una esclusione definitiva dall’Albo di appartenenze e da qualsiasi altro possibile, ed è prevista solo per gli illeciti disciplinari di massima gravità, molto spesso sono comportamenti che hanno anche rilevanza penale. Al legale viene impedito di lavorare come avvocato, per sempre.
- Sospensione cautelare: la sospensione solitamente viene irrogata all’esito del procedimento disciplinare. In casi eccezionali, tuttavia, per gravità o pericolosità sul prosieguo delle attività lavorative del legale, si può decidere di irrogare la sospensione in fase cautelare, prima del raggiungimento dell’esito del procedimento disciplinare. In tale caso la sospensione non può superare l’anno di durata e può essere disposto il ricorso al Consiglio Nazionale Forense entro 20 giorni dall’irrogazione della sospensione.
Il procedimento disciplinare, come accennavamo, è cosa completamente diversa, ed eventualmente aggiuntiva, rispetto al procedimento penale. A questo, in ogni caso rimane legato.
Il procedimento disciplinare, infatti, può essere sospeso se procede parallelamente ad un procedimento penale, vertente sulla stessa fattualità, in caso sia necessario acquisire da quest’ultimo atti o notizie dal procedimento penale.
Nello specifico, in caso di assoluzione dal procedimento penale, inoltre, anche il procedimento disciplinare si chiude con un proscioglimento.
Invece, in caso di condanna nel procedimento penale, questo non comporta il riconoscimento immediato di comportamenti disciplinari non rispettosi del Codice deontologico, indipercui l’esito di quest’ultimo non ne rimane vincolato.