Capita sempre più spesso che, con la concorrenza, la crisi, le politiche aziendali e le disposizioni sul markeing, le imprese rifiutino di consegnare al potenziale cliente il preventivo concordato per iscritto. Le ragioni sono svariate, evitare che questo possa portarlo dalla concorrenza, magari per chiedere un prezzo inferiore, aprire un asta a ribasso, copiare intuizioni proprie del progettista, sempre a vantaggio di un’altra impresa…
Se però, d’altro canto, non si consegna il preventivo al cliente, da un certo punto di vista, questo per lui è come se non fosse mai stato predisposto. Quest’ultimo, infatti, non possedendo una pezza di ricevuta sul prezzo preventivato e su cosa questo comprenda, si trova esposto a qualsiasi rialzo o ribasso possibile.
Quindi, analizzata la questione: può essere elaborato un progetto, con preventivo, e poi non esserne consegnata copia al potenziale acquirente?
Il preventivo scritto è obbligatorio per i professionisti, come avvocati o commercialisti. L’articolo 9 comma 4 del D.L.1/2012 prevede che “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Nulla invece viene imposto dal legislatore in riferimento ai preventivi scritti generici. Il progetto di una cucina, di una fornitura, di un intervento artistico o edile. Nel Codice Civile non sono, infatti, state inserite specifiche sanzioni in caso di mancata consegna di preventivo e deve escludersi che tale mancanza possa comportare la nullità o l’annullabilità del contratto che dovesse discendervi.
In altra parole, il discutibile uso di non consegnare al cliente una copia scritta del preventivo contenente l’offerta del venditore/progettista non è perseguibile ai fini di legge.