Balconi nei condomini rigonfi di umidità: a pagare è il proprietario dell’appartamento, non il condominio.
Nei condomini che presentano una scarsa manutenzione (o che non sono stati realizzati, diciamo, propriamente a regola d’arte), può capitare che l’impermeabilizzazione delle superfici non sia ottimale.
Innanzitutto distinguiamo terrazzo da balcone.
Il terrazzo è quella superficie piana, alternativa al tetto, che invece è spiovente, che copre l’ultimo piano dell’edificio. Il terrazzo è dotato di ringhiera ed è calpestabile, a differenza del tetto, e solitamente è di proprietà comune agli inquilini, essendo parte del condominio. In tale caso i lavori di manutenzione/ristrutturazione gravano su tutti i condomini, a seconda dei millesimi di proprietà di ciascuno. Nulla vieta, però, che il terrazzo, anche detto lastrico solare, possa essere ceduto a proprietà esclusiva di uno solo di essi, solitamente il proprietario dell’appartamento più alto. In tal caso il godimento del bene, e i suoi costi, possono dirsi sostanzialmente suo onere.
I balconi, invece, sono quei “prolungamenti” verso l’esterno dei singoli appartamenti.
Sono evidentemente di proprietà di ciascun condomino, l’unico ad averne l’accesso, e quindi il godimento, tant’è che è anche l’unico a doversi sobbarcare le spese per la sua manutenzione.
Così costante giurisprudenza della Cassazione (segnaliamo, a titolo meramente esemplificativo, la sentenza numero 11156 del 2015) che ha sempre ritenuto che le spese derivanti dai risarcimenti per infiltrazioni che vadano a recare danno all’inquilino sottostante, penetrate da un balcone, sono onere del proprietario del balcone infiltrato.
Così i costi per rifare i balconi, gonfi di umidità o con la pittura oramai parzialmente staccata, non possono addebitarsi al condominio, in quanto il bancone fa parte della proprietà esclusiva del condomino.