Giochi a premi e diritto d’autore: il Tribunale di Roma accenna ad un riconoscimento di tutela

in Diritto d'Autore

La gamma di opere coperte dal diritto d’autore è vastissima e il relativo elenco, stabilito dagli artt. 1-5 della legge n. 633 del 1941, non è esaustivo, bensì esemplificativo. Nel novero delle opere elencate dal citato articolo non troviamo ad esempio i giochi, pur essendo evidente che si tratti di opere dell’ingegno.

Proprio a causa di tale mancata elencazione (e forse anche per l’espressa esclusione invece dalla legge sul brevetto) vi è la diffusa convinzione (errata) che i giochi siano esclusi dalla tutela accordata dalla normativa sul diritto d’autore.

La giurisprudenza, già a partire dagli anni ’50, ha tentato di interpretare i principi descritti nella pagina ‘opere tutelate’ ed ha ritenuto tutelabile dal diritto d’autore altresì il gioco o concorso a premi, di nostro interesse al fine del presente articolo.

Specificamente, la Corte d’Appello di Milano ha considerato passibile della tutela accordata dal diritto d’autore “un gioco o concorso a premi quando lo schema di esso, che ne costituisce la parte originale ed essenziale, riveli, attraverso la peculiarità e gli accorgimenti impiegati nella combinazione degli elementi essenziali, i segni caratteristici dello sforzo creativo”.[1]

Ancora nel caso del gioco Scarabeo, l’autore (Pasetti) fu citato a giudizio dall’editore Statunitense del gioco Scrabble per plagio e la Corte d’Appello di Milano con Sentenza del 17 marzo 1961 dichiarò insussistente il plagio, con motivazione afferente alle significative differenze tra i due giochi e non per mancanza di tutela dell’opera in questione.

Il giudice sancì che non può esservi violazione di diritto d’autore su un gioco che si basa sulle parole crociate, in quanto tale meccanismo costituisce dominio pubblico. Poiché queste sono comuni ad entrambi i giochi, gli inventori di Scrabble non possono vantare alcun diritto prevalente su Scarabeo. Nella sentenza è specificato anche che non vi può essere confusione in merito ai due marchi perché i giochi presentano elementi diversi e, dunque, Scarabeo non è una semplice variazione di Scrabble.

La decisione del giudice prevede quindi che i due prodotti possano coesistere sul mercato.

È dunque evidente come nonostante vi siano sforzi di alcune Corti nel riconoscere tutelabili dal diritto d’autore i giochi, ancora oggi, tali espressioni d’intelletto rimangono prive della tutela accordata dalla normativa sul diritto d’autore.

Recentemente il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, è tornata sul punto e la sentenza emessa è di particolare interesse.

Nel caso di specie l’inventore di un gioco a premi aveva richiesto il riconoscimento della paternità di un altro gioco, a suo parere troppo simile a quello da lui inventato asserendo che quest’ultimo possedesse i requisiti di creatività, originalità ed individualità.

Senza addentrarci troppo sulle ragioni sulle quali l’attore fonda le sue richieste, occorre fare un passo indietro e ricordare un aspetto del diritto d’autore qui fondamentale per comprendere la questione trattata: l’opera dell’ingegno, per essere tutelabile, deve possedere i requisiti di creatività, originalità, novità ed esteriorità.

Nel caso di cui si tratta è interessante osservare le ragioni del giudice e come questo si sia addentrato nel merito della causa. In particolare, pur rigettando le domande, ritenute infondate, il giudice ha in qualche modo riconosciuto suscettibile di tutela ai sensi della normativa sul diritto d’autore i giochi a premi o a concorso.

Si legge in sentenza che “l’opera cui sono riferite le istanze dell’attore sia insuscettibile di tutela autoriale sotto plurimi profili: essa consiste, invero, nella mera esposizione di un gioco a premi, neppure definita in modo compiuto e comunque que priva dei necessari caratteri creatività; cosicché sia l’incompiutezza dell’elaborazione dell’idea, prospettata soltanto sulle sue linee di massima che l’assoluta carenza di originalità di essa, data la larga diffusione pregressa di numerose forme di lotteria del tutto simili a quella ideata dell’attore, impediscono di per sé la qualificazione del lavoro dell’attore, come opera tutelabile nelle forme previste dalla normativa sul diritto d’autore.”[2]

Da queste poche righe emerge come il giudice non abbia rigettato la questione motivando il rigetto a causa della ‘non tutelabilità del gioco a premi’ in quanto non compreso nell’elenco degli artt. 1-5 della legge 633 del 1941, bensì ha ritenuto infondate le domande in quanto ha considerato l’opera carente dei requisiti necessari, e dunque alla stregua di qualsiasi altra opera d’ingegno invece ricompresa nello stesso elenco e quindi suscettibile di tutela.

Ancora, il giudice ha stabilito che “quand’anche si ritenesse diversamente riguardo la tutelabilità dell’opera, non potrebbe rilevarsi come il gioco promosso dalla convenuta presenti caratteristiche sensibilmente diverse da quelle pur oggetto di sommaria descrizione da parte depositato presso la Siae.[3] con ciò addentramndosi ancora più in profondità nella questione e dando rilievo alla tutela autoriale per il gioco.

Si è ottenuto così, nonostante l’esito negativo del procedimento, un interessantissimo accenno di riconoscimento alla tutelabilità dei giochi destinato, ci si augura, ad influenzare i casi futuri o a spingere il legislatore ad integrare agli artt. 1-5 della legge 633 del 1941 in questo senso.


[1] App. Milano, 13 aprile 1951.

[2] Trib. Roma, Sez. XVII Civ., n. 28835/2018.

[3] Ibidem.