Per “mancia” si intende una piccola regalia offerta da un cliente ad un lavoratore, dopo un servizio reso, che lo abbia particolarmente impressionato. Possono verificarsi in ambito commerciale, ristoratizio, alberghiero, turistico… Dimostra la gratitudine del cliente per il servizio ottenuto, il quale non si limita a pagare il prezzo accordato, ma elargisce, molto spesso direttamente nelle mani del lavoratore, un “extra”, che a seconda dei casi, può essere anche molto generoso (basti pensare al cliente di un casinò che abbia vinto al gioco un grande monte premi, immaginate la gratitudine verso il croupier… ).
Ebbene, queste donazione debbono essere oggetto di tassazione? Secondo la Corte di Cassazione si!
È una svolta che non piacerà molto ai lavoratori. In passato, infatti, la giurisprudenza ampiamente maggioritaria riconosceva i compensi rilasciati a titolo di “mancia” come non tassabili in quanto non potevano essere comprese nel reddito da lavoro dipendente, in quanto non potevano essere calcolabili ex ante, provenendo direttamente dal cliente, senza alcuna relazione con il datore di lavoro.
L’interpretazione dei Supremi Giudici però è virata nella sentenza n. 26512 del 20 settembre 2021, in quanto hanno riconosciuto maggiore importanza al dispositivo di legge, ovvero l’art 51 del TU delle imposte sui redditi, dopo la riforma dell’Irpef del 2004 in cui si prevede una nozione onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente, non solo limitato dal salario percepito.
Il caso specifico della questione, tuttavia è ben lontano dalla mancia da 2 euro che si lascia in una comune pizzeria. L’Agenzia delle Entrate, infatti, aveva agito contro il titolare di un albergo 5 stelle, sito in Costa Smeralda, che in un anno era arrivato a raccogliere ben 84.000€ di mance esentate dalle tasse. In ogni caso la Cassazione ha stabilito che «in tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione».
Per quanto riguarda le “innocue” mance in pizzeria di cui dicevamo sopra, dovrebbero ancora essere applicate le le disposizioni della circolare n. 3/2018 dell’Agenzia delle Entrate, che esclude, in linea di massima, la tassazione sulle donazione di modico valore, richiamando l’art. 783 del codice civile.