I caratteri del provvedimento amministrativo sono: unilateralità, imperatività, esecutività, esecutorietà, tipicità e nominatività. Con riguardo al carattere dell’unilateralità, è necessario anzitutto affermare che principale caratteristica del provvedimento amministrativo è il perseguimento di un fine unilateralmente convenuto dalla pubblica amministrazione, volto al raggiungimento dell’interesse pubblico. Tale fine può tuttavia essere raggiunto anche mediante accordi ex art. 11 L. n. 241 del 1990, ma in ogni caso l’atto decisivo è trasposto in un provvedimento amministrativo che recepisce l’accordo raggiunto, e presenta dunque il carattere di unilateralità.
Il provvedimento è altresì dotato di imperatività, nel senso che può incidere sulla sfera soggettiva del privato unilateralmente, senza alcun consenso o collaborazione del soggetto titolare del diritto. L’esecutività, poi, attiene al fatto che i provvedimenti amministrativi, qualora già efficaci, siano eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo, come nel caso in cui sussistano le condizioni per sospenderne l’esecuzione.
L’esecutorietà inoltre riguarda il potere della pubblica amministrazione. di imporre, sul destinatario dell’atto, la decisione assunta al termine del procedimento amministrativo, potendo agire anche senza l’intervento dell’autorità giudiziaria. Ciò a differenza dei privati i quali, salvo ipotesi eccezionali previste dalla legge, non possono agire in autotutela per ragioni di ordine pubblico.
Gli ultimi due caratteri, infine, concernono la tipicità e la nominatività del provvedimento. Anche in materia amministrativa, infatti, vige il principio di legalità, per il quale la pubblica amministrazione non può adottare, in primo luogo, atti non previsti dalla legge e, in secondo luogo, senza che sia prefissato l’obiettivo a cui tale atto è preordinato.