É contenuto nell’art. 173 del Codice della Strada, il divieto di cui noi tutti siamo a conoscenza, di guidare mentre si intrattengono chiamate, videochiamate o si scrivono messaggi.
La normativa, in particolare, riporta che “Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 333. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 165 a € 661.
Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.”
Per adeguarsi a suddetta normativa, i produttori di automobili hanno finito per inserire sistemi sempre più interconnessi con i vari cellulari, inserendo comandi nel volante, connessione Bluetooth e altri sistemi volti a ridurre al minimo l’attenzione dell’autista, senza impedirgli di rispondere al telefonino.
Ma se lo stesso viene utilizzato, senza l’utilizzo di vivavoce o auricolari, mentre la macchina è in sosta, allo stop di un incrocio, per esempio, o fermo in conda,?
É proprio questa la questione su cui sono dovuti intervenire i giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza 2331/2020, i quali hanno rigettato la linea difensiva del conducente, oppostosi alla contravvenzione operata dalla forza pubblica.
In particolare i giudici, considerata la ratio della normativa fondamentale all’art.173 comma 2, ovvero quella di impedire comportamenti pericolosi ai conducenti impegnati nella circolazione stradale, sarebbe del tutto assurdo non configurarli solo perché la macchina è momentaneamente ferma.
D’altronde i Supremi Giudici hanno respinto anche opposizioni di multati che hanno addotto di aver ricevuto chiamate urgenti dal proprio primario (come accadde ad un medico di Roma) che chiedeva informazioni su un paziente in pericolo di vita (Cass 21266/2014), o nei confronti di un giovane che stava informando la madre di doversi recare al più presto in ospedale per accertamenti sanitari ( Cass 11266/2010).
In definitiva possiamo ben dire: il cellulare mentre si guida, o si è in attesa di ripartire, è meglio non usarlo mai!