Essere proprietari di immobili quali villette un po’ in campagna, in puro stile bucolico, è un sogno di molti. Un bel prato ove organizzare grigliate con gli amici, prendere il sole, giocare con il cane… Ma spesso tale visione rischia di trasformarsi in un problema, spesso anche legale.
Ci stiamo riferendo alle piante del vicino, che se trascurate possono crescere incontrollate, invadendo la nostra proprietà. Per non parlare delle campagne incolte o degli spazi comunali, ove spesso i servizi pubblici non esagerano nella perizia della potatura, soprattutto in zone periferiche o nelle frazioni.
Roveti, alberi ad alto fusto, sterpaglie varie possono crescere sino ad invadere il nostro spazio, possono appoggiarsi ai nostri muri, facendone aumentare l’umidità o diventando utilissimo vettore per topi, formiche o altra fauna.
La soluzione per prevenire questo tipo di problemi ce la da il codice civile, che all’art. 892 dispone che “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere pero’ di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purche’ le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommita’ del muro.”
Ma se le piante sono state piantate secondo la legge, o i regolameni comunali, e poi l’incoria le ha portate a crescere fino ad invadere la proprietà del vicino?
L’art. 894 c.c. dispone che “Il vicino puo’ esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.” e l’art 896 “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino puo’ in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e puo’ egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi pero’ in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.”
In definitiva, come precisato anche dalla Cassazione ( 28348/2013), il vicino può imporre la potatura al vicino, solitamente con richiesta formale, meglio se tramite PEC o raccomandata, e tale diritto può essere ottenuto in giudizio.