Per tutti i soggetti che partecipano a concorsi pubblici, soprattutto se determinano la selezione di personale che poi verrà assunto a tempo indeterminato, il pericolo che questo possa essere annullato, vibra come una vera e propria spada di Damocle sulla testa di ciascuno per tutta la durata dello stesso concorso.
Il rischio che possano sorgere errori formali o sostanziali nella pubblicazione del bando, nella selezione delle Commissioni giudicatrici, nello svolgimento delle prove, tali da provocare l’annullamento dello stesso concorso in caso di impugnazioni di un escluso dallo stesso, è un pericolo reale.
Così è successo in un Comune emiliano, che aveva emanato un concorso per la selezione di alcuni vigili urbani, ma dopo la prova preselettiva, le due prove scritte e l’orale, persino dopo la stesura della graduatoria definitiva, un terzo escluso dalla stessa, impugnava la validità del concorso, in quanto il Comune non aveva pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale. Tale elemento provoca la nullità del concorso, in quanto la notizia dello stesso, non essendo stata pubblicata secondo le regole, avrebbe escluso illecitamente eventuali altri corsisti, che per iscriversi controllavano la Gazzetta Ufficiale, sezione Concorsi, che è il documento ufficiale nazionale a cui tutti gli interessati debbono fare riferimento.
Annullato il concorso rimaneva il problema di risarcire i vincitori, i posti vacanti, in considerazione dell’urgenza, sono stati assegnati con la mobilità esterna.
Il TAR dell’Emilia, con la Sentenza 9 del 2020 ha definito il danno risarcibile in maniera analitica, ovvero cosa può essere risarcito in tali circostanze e cosa no.
I giudici hanno ritenuto risarcibile ai vincitori del concorso annullato il danno emergente, costituito dalle spese per sostenere il concorso (spese di trasferta, permessi lavorativi, perdita di incasso…). In attinenza al così detto danno da perdita di chanses, ovvero il danno derivante dal non aver partecipato ad altri concorsi perché impegnati in quello poi annullato, questo non si risarcisce sempre, ma deve essere adeguatamente provato, anche nel quantum. Nulla è nemmeno da riconoscersi a indennizzo dell’ansia data dalla precarietà sull’effettività del concorso, se il corsista, nel frattempo lavorava presso altro datore. Per le stesse ragioni non sono da risarcire , la lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della libertà del lavoratore, il danno alla vita professionale e di relazione delle interessate, il danno alla vita di relazione e familiare e il danno derivato dalla preoccupazione dovuta all’incertezza del proseguimento dell’attività lavorativa.