La materia è regolamentata dal , D.P.R. 309 DEL 09.10.1990 detto “Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, in cui sono elencate tutte le misure per fronteggiare il fenomeno.
Il principio fondamentale introdotto dalla normativa è quello relativo al DIVIETO DI FAR USO PERSONALE di sostanze stupefacenti anche in quantità minima, a dispetto della vecchia normativa, legge 685/1975, che NON PUNIVA il semplice possesso di stupefacenti in modica quantità per uso personale. Detto D.P.R., articolato in XII Titoli, è stato parzialmente modificato dalla legge 49/2006. Gli aspetti principali di rilievo sono i seguenti:
- “Vigilanza, coordinamento e controllo dell’attività di prevenzione e repressione” (Titolo I). La responsabilità di indirizzo e promozione della politica generale di controllo, prevenzione e intervento nel settore è riservata al comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga e sono determinate le funzioni di vigilanza generale del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Interno, nonché particolari attribuzioni delle Regioni. Vengono poi stabilite le attività di vigilanza e controllo delle forze di polizia ed i compiti di coordinamento informativo ed operativo della direzione centrale per i servizi antidroga, organismo interforze direttamente dipendente dal ministero dell’interno.
- “Tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope soggette al controllo” (Titolo I artt. 13 e 14).
I suddetti articoli indicano i criteri di formazione di 6 Tabelle contenenti l’elenco delle sostanze ordinate secondo una graduazione di maggiore o minore pericolosità in base alla quale la disciplina penale ed amministrativa (Titolo I-VIII) applica sanzioni punitive differenziate. Le tabelle di classificazione delle sostanze che rientrano nella categoria degli stupefacenti. Questi danno luogo a diverse conseguenze penali secondo il livello di intossicazione e dipendenza in grado di provocare nell’organismo. Per esempio, le pene previste per lo spaccio possono arrivare fino ai venti anni per le cosiddette droghe pesanti (eroina, cocaina, etc.) e sino a sei qualora si tratti di droghe leggere (marijuana e hashish). Ogni anno il Ministero della Salute, con proprio decreto, pubblica l’aggiornamento e il completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali.
- “Disciplina della produzione e del commercio delle sostanze stupefacenti” (Titoli II, III, IV, V, VI, VII). Nei suddetti titoli la normativa esamina tutti gli aspetti della coltivazione, produzione, fabbricazione, distribuzione, impiego, importazione e transito delle sostanze stupefacenti fissando specifici obblighi di autorizzazione, documentazione e comunicazione di dati e notizie.
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Profili
repressivi relativi alle attività illecite:
- l’art. 73 persegue le forme illecite di produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- L’art. 74 Sanziona molto più severamente del Codice Penale l’ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Punisce con pene non inferiori a 20 anni di reclusione, chi dirige, organizza, promuove o finanzia una associazione di 3 o più persone per commettere i reati previsti dall’art. 73. La semplice partecipazione all’associazione è punita con la reclusione non inferiore a 10 anni.
- l’art. 75, punisce, con sanzioni amministrative, le condotte dell’acquisto, importazione e detenzione di sostanze stupefacenti, per uso personale. Le sanzioni si configurano nella sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto e dei documenti equipollenti, o se si tratta di straniero, nella sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero nel divieto di conseguire tali documenti. Se una persona viene colta in flagranza nell’atto di commettere una di queste condotte viene segnalata al Prefetto che è la figura istituzionale competente ad irrogare i provvedimenti. Non si è sottoposti a dette sanzioni se l’interessato chiede o aderisce all’invito del Prefetto di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze.
- L’art. 77 Punisce con una sanzione amministrativa, di tipo pecuniario, l’abbandono di siringhe o di altri strumenti pericolosi utilizzati per l’assunzione di sostanze stupefacenti, in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luogo privato ma di comune o altrui uso.
- L’art.79 Punisce chiunque avendo disponibilità di un immobile, un ambiente o veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si dedicano all’uso di sostanze stupefacenti.
- L’art. 82 Punisce chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o svolge, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze ovvero induce una persona all’uso medesimo.
- L’art. 80 (aggravanti)Gli aggravi di pena possono variare da 1/3 alla metà nei casi particolari previsti dalla legge.
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“Prevenzione
e recupero dei tossicodipendenti” (Titoli IX, X e XI).
L’insieme di tali norme costituisce un corpo legislativo talmente
articolato che a ragione si può ritenere che il principio
informatore di tutta la legge sia quello di annettere maggiore
efficacia agli interventi di prevenzione, trattamento e
reinserimento rispetto a quelli repressivi. In tale ottica vengono
istituiti un insieme di organi operanti nei settori informativo,
educativo, di assistenza medica e sociale.
Nel nostro ordinamento è ritenuto “spacciatore” chiunque pone in vendita, procura ad altri, vende, distribuisce o cede (anche gratuitamente) sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale non terapeutico. La legge n 162/1990 ha istituito presso il Ministero della Sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Servizio coordina e indirizza i programmi e le politiche di intervento su tutto il territorio nazionale.