Una scelta piuttosto comune, anche perché comoda nella vita quotidiana di una coppia, è la decisione di aprire un conto cointestato, nel quale gestire le spese della vita familiare, i pagamenti delle utenze, del mutuo o dell’affitto.
Capita spesso infatti, anche tra i soggetti non sposati, o sposati ma in regime di separazione dei beni, la scelta di aprire un conto corrente comune, tenendo per ciascuno un conto corrente separato e personale. Ma cosa succede al conto cointestato se uno dei due intestatari decede?
Il conto corrente cointestato non è divisibile in quote derivanti dall’apporto di ciascuno allo stesso. Una volta che una somma viene versata sul conto, questa diventa immediatamente comune, a prescindere da chi dei due l’abbia materialmente versata. La conseguenza di ciò è che ciascuno dei due intestatari può disporre dell’intera somma presente su tale conto corrente, anche se non avesse mai versato nulla sullo stesso, per il solo fatto di essere cointestatario.
Se uno dei due decede come si procede? Il conto permane interamente all’intestatario sopravvissuto o intervengono gli eredi del de cuius?
La risposta esatta è la seconda: gli eredi hanno diritto a vedere annesso il 50% della somma totale registrata sul conto corrente alla massa ereditaria. In conseguenza di ciò lo stesso conto corrente, nel limite del 50% del suo contenuto, verrà congelato dall’istituto di credito (che sia una Banca o la Posta) in attesa dell’accettazione o del rifiuto della successione. La restante metà del capitale in esso contenuto continuerà ad essere liberamente fruibile dall’intestatario superstite.
Ricordiamo, a scanso di equivoci, il discorso già richiamato in precedenza: il 50% è una percentuale forfettaria fissa, che prescinde dalla percentuale effettivamente apportata dall’intestatario defunto. Unica eccezione a tale regola è il caso del conto simulatamente cointestato: per esempio il figlio cointestatario del conto ove viene versata solo la pensione del padre, o del coniuge che percepisce lui solo una retribuzione, ma che è cointestatario di un conto con l’altro coniuge con il quale costituisce la famiglia. Ove sopravviva il cointestatario che nulla apportava al conto corrente, questi non sarà titolare del 50% dello stesso, ma l’intero capitale contenuto sul conto verrà annesso alla massa ereditaria.
Se il cointestatario effettivo, prelevando dal conto corrente di cui stiamo parlando, sforasse la quota a lui spettante (50%) allora tale azione può essere intesa come tacita accettazione dell’eredità e gli altri eredi potranno agire contro d lui per l’eventuale appropriazione indebita.