Per cambiare il nome o il cognome di un soggetto che voglia apportare modifiche alle sue generalità il procedimento è praticamente lo stesso.
Le modifiche più rilevanti si pongono nel caso in cui i dati da modificare siano quelli di un minorenne, in quanto lo Stato inserisce particolare attenzione nella tutela dello stesso, intervenendo con procedure maggiormente scrupolose per poter garantire che dietro il cambio cognome del minore, la cui richiesta proviene sempre da un genitore o da chi ne fa le veci, non si celi un abuso a danno dell’altra figura genitrice o del minore stesso.
Procedendo con ordine il maggiorenne che voglia cambiare o modificare parzialmente il suo stesso nome o cognome deve presentare specifica domanda al Prefetto territorialmente competente, accompagnata da una marca da bollo del valore di 16 Euro. La domanda, sottoscritta e autenticata, deve contenere i dati della persona richiedente, la modifica richiesta e i motivi fondanti l’istanza. Se non venissero riscontrate problematiche nella suddetta procedura, il Prefetto si esprimerà favorevolmente emettendo un decreto. Quest’ultimo dovrà essere portato al Comune di nascita e a quello di attuale residenza, i quali faranno affiggere tale richiesta per 30 giorni sull’albo pretorio (questa fase della pratica in alcuni Comuni è gratuita, altri richiedono il pagamento di ulteriori marche da bollo da 16€).
Questa esposizione ha lo scopo di rendere pubblica l’intenzione di cambiare il proprio nome o cognome, allo scopo di permettere a terzi eventualmente interessati di poter proporre le loro opposizioni prima che la modifica diventi definitiva (il padre che non vuole che il figlio cambi il proprio cognome, il creditore che viene a conoscenza che il proprio debitore avrà altre generalità…). Il termine per proporre tali obiezioni è fissato nel trentesimo giorno successivo all’ultimo giorno di esposizione. Si da così un ulteriore mese di tempo per decidere sull’opportunità di intervenire, anche a chi abbia scoperto della pratica solo nella fase finale del periodo di esposizione. Eventuali opposizioni saranno valutate nel merito dallo stesso Prefetto.
Se i 30 giorni trascorrono senza alcuna opposizione, il Comune esponente il decreto del Prefetto rilascerà al richiedente la certificazione dell’avvenuta esposizione e quest’ultima sarà da restituire alla Prefettura.
Controllata la presenza di tutti i documenti il Prefetto, con nuovo decreto, anch’esso del costo di una marca da bollo da 16€, consentirà la modifica richiesta che dovrà essere portata al Comune di nascita e di residenza, i quali, presso gli uffici dello stato civile, provvederanno al cambio dei documenti.
Per quanto concerne i minorenni, i passaggi della procedura sono sostanzialmente gli stessi, ma sussisto alcune particolarità.
Tra queste segnaliamo la necessità che siano entrambi i genitori, o chi ne faccia le veci, a sottoscrivere la richiesta (la sottoscrizione del minore non ha valenza proprio in relazione alla sua età) che deve essere certificata da un pubblico ufficiale. Alcune Prefetture particolarmente scrupolose, anche in considerazione della minore età dell’oggetto della richiesta, possono esigere la presenza fisica di entrambi i genitori richiedenti al momento della sottoscrizione, o anche le dichiarazioni scritte di amici e parenti di entrambi i rami della famiglia a dimostrazione della genuinità della richiesta.
Fatte salve tali specifiche richieste, la procedura è sostanzialmente la medesima dei maggiorenni.