Il principio di rotazione è stato introdotto dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione, con Linee Guida n. 4.
Tale principio prevede che le pubbliche amministrazioni, in qualità di stazioni appaltanti debbano ruotare gli affidamenti e gli inviti ai bandi per gli appalti di forniture, lavori e servizi che abbiano come oggetto lo stesso settore o la stessa categoria.
Sostanzialmente dagli studi compiuti dall’ANAC, è emerso che molti dei fenomeni corruttivi nascano dal rapporto reiterato e continuo che alcune PA hanno nei confronti degli stessi operatori economici. La risposta dell’Autorità è stata dunque quella di prevenirli e impedirli salvo casi speciali.
Così la scuola, piuttosto che il carcere, l’ospedale o qualsiasi ente pubblico, non potrà rivolgersi sempre allo stesso fornitore per ottenere un determinato bene di cui abbia bisogno. Questo produce due risultati: più piccole e medie imprese potranno essere coinvolte nella contrattazione con la PA, e, inoltre, si vuole minare alle fondamento quel rapporto di fiducia tra PA e operatore economico, che potrebbe nascondere anche fenomeni quali tangenti e corruzione.
Il principio di rotazione, tra le altre cose, comporta il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. Non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, ovvero la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Tale principio è evidentemente importante anche dal lato delle imprese private.
Se un’impresa non venisse invitata ad una gara d’appalto per garantire il contratto ad un altra impresa, magari la fornitrice uscente, che sarebbe dovuta essere esclusa proprio per via del principio di rotazione, va da se che l’impresa illegittimamente esclusa possa ricorrere davanti al TAR e impugnare il contratto concluso.
Proprio a tal proposito è recentemente intervenuto il Consiglio d Stato, che con la sentenza 875/2020 ha sancito che il principio di rotazione non debba applicarsi alle procedure sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) senza limitazione degli inviti.
Già la Corte aveva affermato in passato che il principio di rotazione non deve applicarsi nel caso in cui siano avviati dalla PA nuovi affidamenti tramite procedure “aperte”, ovvero senza limitazione agli operatori partecipanti.
Il principio di rotazione, infatti, vede la sua ratio proprio nell’aprire le procedure di gara a più imprese, nell’ottica del miglior perseguimento dell’interesse pubblico, uscendo da un pericoloso tandem univoco PA-impresa.
Laddove questa esigenza sia garantita in altro modo, come attraverso procedure ordinarie che non limitano il numero di partecipanti, il principio di rotazione non si applica e dunque ben può anche il precedente fornitore, ri-aggiudicarsi il contratto, se la sua offerta è risultata nuovamente la migliore tra quelle disponibili.