Il problema del randagismo è piuttosto diffuso nei territori circostanti le grandi città, lungo quel confine ideale che esiste tra città e campagne. Cani e gatti vagabondi spesso sfrecciano in mezzo alle strade, rischiando di incrociare i veicoli che sopraggiungono. Nella maggioranza dei casi gli utenti cercano, con successo, di evitare gli animali, ma, nel farlo, rischiano di causare gravi danni a cose e persone. In tutti i casi nei quali siano coinvolti animali randagi il responsabile al risarcimento, secondo la Corte Di Cassazione, è individuabile nella ASL regionale.
A sancirlo la III sezione della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie la ASL della regione Campania, incaricata dalla Regione stessa al controllo e alla vigilanza sul randagismo (legge 281/1991), fu condannata in primo e secondo grado a risarcire ad un automobilista, investito da un grosso cane randagio, i 4.000€ di danni causati alla sua autovettura. La ASL aveva esposto una difesa dinnanzi ai Supremi Giudici, incentrata su un unico punto fondamentale: l’organo pubblico non sarebbe deputato ad un controllo continuo del territorio, ma al solo intervento per la cattura dell’animale randagio a seguito di segnalazione.
I Giudici, tuttavia, sono stati di parere opposto, ritenendo che, si deve considerare la legge regionale, in quanto lo Stato ha demandato a tali enti la regolazione del contrasto al randagismo.
La regione campana ha risolto la materia attribuendo ai servizi veterinari dell’ASL il compito di vigilare e controllare il fenomeno, intervenire con l’accalappiamento e il trasferimento degli animali randagi nei canili pubblici, deputando al Comune il compito di ricovero e mantenimento degli animali stessi.
Prescindendo dal caso specifico che coinvolgeva la regione Campania, la Cassazione così ha sancito “ Il principio generale è quello di radicare la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi nell’ente o enti cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi.” (Cass. Sez III 22522/2019)
Attenzione però a un importante ulteriore distinguo che pone la Corte.
La responsabilità va imputata all’organo responsabile specificamente al controllo e al contrasto del fenomeno del randagismo, l’organo deputato alla cattura dei singoli animali, e non all’organo eventualmente destinato a generici compiti di prevenzione al randagismo, quali, per esempio, il controllo delle nascite. A questi organi, infatti, può essere imputato una responsabilità igienica generale, non sicuramente un obbligo al risarcimento per casi analoghi a quello di specie qui trattato.