Impugnazione delibera condominiale e Covid

in Immobili

A norma dell’art. 83, comma 2 del DL 18/2020 sono sospesi i termini processuali sino al 11 maggio 2020. Ci si è chiesti quindi se tale sospensione sia applicabile anche al termine per impugnare le delibere condominiali.

L’articolo citato sospende «la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse» .

Il Sole 24 ore – Condominio e Il Sole 24 ore – Quotidiano (05.05.2020 pagina 26 “DELIBERE ASSEMBLEARI – Impugnazione, termini non sospesi”), argomentano per la mancata sospensione, prendendo spunto dall’articolo 1137 del Codice civile così come modificato dalla riforma del 2012 (il termine prima previsto a pena di decadenza è stato indicato come perentorio).
A norma dell’art. 2966 Codice civile: «decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto». Da ciò discende che risulta sufficiente la notifica dell’istanza di mediazione.
Ora però la sospensione dei termini è stata estesa anche ai procedimenti di mediazione che «siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo», fatto salvo, sino al 30 giugno 2020, lo svolgimento degli incontri di mediazione in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti.
Da ciò, quindi l’articolo citato inquadra il termine come sostanziale e non processuale e conclude per la non sospensione del medesimo.

A parere dello scrivente la soluzione prospettata non è condivisibile. Infatti la sospensione emergenziale è stata di fatto parificata alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) e per questa esiste un norma specifica (legge 742/1969) che dapprima escludeva il termine in questione da quelli sospesi. Successivamente (sempre in epoca molto risalente – 1990) è intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990 ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all’art. 1137 del codice civile, per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea di condominio
Nel dettaglio la Cassazione e la dottrina (su tutti Scarpa, 2012) hanno elaborato una graduazione più dettagliata della natura dei termini inquadrando quello in questione quale “termine sostanziale ma a rilevanza processuale“.
Da detto inquadramento (confortato peraltro dalle considerazioni svolte dalla Cassazione Sezioni Unite nella Sentenza 2907/2014, in relazione alla modalità di proposizione dell’impugnazione) discende come unica conseguenza logica l’applicabilità della sospensione (così come la sospensione feriale dei termini) al termine per impugnare le delibere condominiali.

COME AGIRE QUINDI?

Pur ritenendo errata la lettura data dal quotidiano citato, In ogni caso il consiglio è quello, se vi è possibile, di rivolgervi ad un legale che sia in condizione di attivarsi prima della data prevista per la scadenza “naturale” del termine senza tener conto della sospensione al solo fine di evitare inutili contestazioni successive che comporterebbero un rallentamento del giudizio.