Sarà la convivenza forzata, sarà i limitati spazi comuni che spesso finiscono per diventare contesi, sarà per l’inciviltà altrui scatena altra inciviltà, in una terribile catena distruttiva di ripicche e sgarbi, ma sta di fatto che il condominio è un terreno molto fertile per le liti, foriero di insulti, minacce e, nelle ipotesi peggiori, persino di spintoni e percosse.
La Cassazione, con una recente pronuncia, contenuta nella sentenza 1974/2019, ha cercato di tracciare il discrimen tra le minacce e gli insulti procedibili ai sensi della legge penale e quelli, invece, non assoggettabili a sanzioni. Nello svolgimento dei fatti in cui è stata chiamata ad intervenire, una condomina ha cominciato a gridare, sulle scale del condominio, quindi ben udibile da diversi testimoni, all’amministratore e a un’altra condomina, frasi del tipo “Questa è una ladra, te le faccio pagare tutte, ti trascino in Tribunale (…)” fino a dichiarare con tono sprezzante e aggressivo “Metterò una bomba, farò saltare in aria tutto!”.
La signora che ha proferito tali parole è stata denunciata dall’amministratore del condominio e la linea di difesa tenuta dai suoi legali è stata quella di ritenere non configurabile il reato di minacce aggravate in quanto le frasi suesposte non sarebbero state in grado di intimorire le persone offese a causa della loro scarsa verosomiglianza e palese eccessività.
La Corte di Cassazione, tuttavia, si è espressa con motivazioni avverse alla posizione della difesa, legandosi al fatto che la prospettazione di un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà del proferente la minaccia e sia idoneo a turbare psicologicamente le persone offese, ovvero intimorirle, costituisce, di per sé, una minaccia. Non rileva, infatti prosegue la Corte, il grado di attendibilità propria dei mezzi annunciati alla vittima, in quanto con la mera minaccia, e non con i suoi contenuti, si mette in allarme una persona, la si intimorisce ingiustificatamente. Con riferimento al caso concreto, se la minaccia della bomba è effettivamente inverosimile, nulla vieta che la prospettazione del male ingiusto non possa configurarsi con mezzi più accessibili al soggetto attivo del reato di minaccia. Per questo motivo, anche una minaccia inverosimile è ugualmente idonea a provocare un ingiustificato timore nella vittima del reato, che merita, quindi, ristoro per tale danno, oltre che la sanzioni panali previste nel nostro ordinamento per chi proferisca minacce aggravate.
L’idoneità delle frasi a integrare la minaccia deve valutarsi caso per caso, al momento della loro pronuncia e tenendo anche conto di tutte le circostanze, affinché il reo non possa mai avvantaggiarsi dell’eventuale particolare forza d’animo della persona offesa.