Nella maggior parte dei casi lavare gli indumenti utilizzati sul lavoro è un compito non particolarmente gravoso. Spesso gli indumenti sono di proprietà del dipendente ed a lui spetta il regolare compito di procedere alla lavatura e stiratura degli stessi, senza che la cosa sia mai stata contestata da alcuno, ritenendola un obbligo naturale.
Ma cosa accade in quei lavori che includono costanti imbrattature, anche difficili da rimuovere, oltre a rendere maleodoranti gli stessi indumenti? Si pensi agli operatori ecologici, ma anche ai meccanici, ai panettieri, e in via generale a tutti i manovali che sono sottoposti a continui schizzi di grasso, olio ed esposti spesso a cattivo odore. Per rimuovere tutto ciò è necessario un lavaggio accurato, separato dagli altri indumenti, una metodologia di detersione specifica che ha un costo, sia in termini economici che di temo, spesso elevati, e che normalmente viene svolto nelle lavanderie, anche per non rovinare la lavatrice domestica né contaminare gli altri capi di abbigliamento.
Tutto questo, come è evidente, ha un costo sull’economia del lavoratore, che a fine mese non può considerarsi irrilevante.
È da questa considerazione che è partita un’azione giudiziaria intentata da una sigla sindacale dei netturbini di Roma, che riteneva tale onere di competenza del datore di lavoro. L’azienda responsabile della raccolta rifiuti, declinava tale responsabilità, in quanto, sosteneva che le divise non fossero considerabili dispositivi di protezione individuale la cui fornitura e controllo sul corretto uso sono onere del datore di lavoro, indi per cui la cura e la pulizia delle stesse non può che dipendere dal singolo lavoratore.
I giudici di merito riconobbero le ragioni del datore di lavoro, ma il tutto è stato ribaltato dalla Cassazione, con la recentissima sentenza n. 17354/2019.
La Corte ha ritenuto che nei dispositivi di protezione individuale non devono farsi rientrare esclusivamente gli oggetti elencati dalla relativa norma, ma tutto ciò che consente, anche in forma di barriera minima, di limitare i rischi alla salute derivanti dall’attività lavorativa. Di conseguenza gli indumenti utilizzati sul lavoro, che per alcuni lavoratori possono essere considerabili semplici divise, per altri, come per gli operatori ecologici, possono ben costituire una prima difesa avverso elementi esterni nocivi come i batteri e germi.
In conseguenza di ciò pare evidente che il mancato accurato lavaggio o la conduzione a casa degli abiti di lavoro di chi provvede alla raccolta dei rifiuti, avendo tutti i giorni contatti con essi, comporta rischi specifici di contaminazione.
In definitiva, secondo i Supremi Giudici, il lavaggio di tali uniformi rientra tra le misure necessarie a garantire la sicurezza a la salute dei lavoratori.