In attinenza al tema dell’invalidità del testamento, va subito sottolineato che in tale materia sono poste numerose deroghe rispetto alla normativa dell’invalidità del negozio giuridico, a causa del rispetto del principio del favor testamenti. La ratio dell’istituto è quella di voler favorire la conservazione degli effetti del testamento.
Infatti, i vizi di forma del testamento dovrebbero farne derivare la nullità, invece il legislatore ha operato una distinzione tra mancanza di elementi senza i quali non vi è certezza della provenienza del testamento, che determinano la nullità assoluta, e inosservanza di tutte le altre formalità prescritte della legge , nel qual caso il testamento sarà annullabile.
Nello specifico, si possono così individuare la Nullità dell’intero testamento (imprescrittibile, fatta valere da chiunque ne abbia interesse) nel caso di: mancanza della sottoscrizione e dell’autografia nel testamento olografo, mancanza della sottoscrizione del notaio e dei testimoni nel testamento per atto pubblico e mancanza dell’osservanza delle forme previste all’art. 605-605 c.c. nel testamento segreto, salvo che possa valere come testamento olografo.
Esiste poi la nullità delle singole disposizioni testamentarie nei casi di: unico motivo illecito che ha determinato il testatore a disporre (art. 626 c.c.), la disposizione fatta a favore di un soggetto senza che sia in alcun modo determinabile (art. 628 c.c.), la disposizione con la quale la decisione testamentaria viene rimandata al volere di un terzo (art. 631 c.c.), la disposizione che contiene patti successori vietati dalla legge al suo interno (art. 635 c.c.) e la disposizione a favore dell’anima quando i beni non siano determinati o non possa essere determinata la somma da impegnarsi a quel fine (art. 629 c.c.).
Tutti gli altri difetti di forma del testamento o delle singole disposizioni determinano invece l’annullabilità (prescrittibile in 5 anni, rilevabile da chiunque vi abbia interesse). Alcuni esempi di annullabilità sono il difetto di capacità o il vizi di volontà. In particolare, in tema di annullabilità, gli articoli del codice che la regolamentano sono sostanzialmente due: art. 606, comma 2 c.c. e art. 624 c.c.. Nel codice civile nulla è detto in proposito di annullabilità parziale o di singole disposizioni del testamento, mentre dagli art. 225 c.c. e seguenti sono elencati i casi in cui la nullità di singole disposizioni non inficia la nullità dell’intero testamento. E’ legittimo allora chiedersi nel caso in cui esista una causa di annullabilità di una singola disposizione se questa infici o meno l’intera scrittura testamentaria (per esempio un errore sui motivi che hanno spinto il testatore a scegliere un legato).
La Cassazione, in tema di rilevabilità dell’errore quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, in una recente sentenza ha disposto che: “L’errore sul motivo, assunto dall’art. 624, 2° comma, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l’importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante.” (Cass., sez. II n.7178/2018).
Tornando alla questione dell’annullabilità parziale del testamento, una parte della dottrina ritiene che non essendo esplicitata dal legislatore tale possibilità, questa non può esistere nel nostro ordinamento. In realtà, più attenta dottrina ha parlato dell’annullabilità testamentaria non come mera annullabilità contrattuale, bensì come annullabilità assoluta. Infatti, come visto, a differenza dei contratti in cui il vizio della volontà può essere fatto valere soltanto dalla parte nel cui interesse è posta la relativa norma, nel testamento, ove ciò per ovvie ragioni non potrebbe avvenire, la tutela dell’esigenza è rimessa a tutti gli interessati. La figura dell’annullabilità assoluta si troverebbe, dunque, a metà strada tra annullabilità negoziale ordinaria e nullità. Di conseguenza le disposizioni sulla nullità parziale dovrebbero applicarsi, per analogia, anche per quanto riguarda l’annullabilità assoluta testamentaria parziale (manca, tuttavia su tale punto specifica giurisprudenza).
In definitiva, in considerazione di quanto esposto e, soprattutto, della ratio della conservazione degli effetti del testamento si ritengono applicabili anche alle disposizioni mortis causa gli artt. 1418-1419 c.c., con la conseguenza che, nel caso in cui una disposizione testamentaria sia annullata, questa non impedisce gli effetti l’intera scrittura testamentaria.
Bibliografia
• V. ALBA, V.MARICONDA Commentati, il codice civile Tomo I, Milanofiori Assiago,2013, Wolters Kluwer, p. 624-637.
• L. GHENGHINI (a cura di), Le successioni per causa di morte, manuali notarili principi giurisprudenziali ed imposte, Milano, 2012, CEDAM. p. 1141-1146.
• M. COCCA, Successioni eredità testamenti, principi giurisprudenziali ed imposte, Trani, 2017, Admaiora. p. 440-441.