Il disposto legislativo n. 4 del 2018 ha inteso tutelare sotto molteplici aspetti i soggetti che abbiano subito l’uccisione di un genitore ad opera dell’altro. Affinché il figlio possa beneficiare della legge in questione è necessario che i genitori fossero, all’epoca del delitto, legati da vincolo matrimoniale o separati o divorziati, ma anche congiunti in un unione civile (attuale o cessata prima del delitto) o semplicemente legati in una convivenza more uxorio sussistente al momento del crimine o già cessata in una fase precedente allo stesso.
Sostanzialmente, tali soggetti, sia minori che maggiorenni, avranno diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato, senza limiti derivanti dal reddito, per tutte le fasi processuali, civili penali e anche, eventualmente, esecutive.
É inoltre previsto dalla riforma il sequestro conservativo provvisionale dei beni di proprietà del genitore soggetto attivo del delitto, ad opera del Pubblico Ministero, quale garanzia del risarcimento che sarà dovuto al figlio.
Importanti innovazioni si rilevano anche nel diritto successorio. Tra queste segnaliamo la sospensione cautelare del diritto a succedere in capo all’indagato del reato di omicidio, anche nella forma del tentativo, dell’altro genitore quale soggetto passivo. In passato, ricordiamo che, per ottenere la dichiarazione di indegnità a succedere era necessario attendere una sentenza passata in giudicato.
I figli che abbiano subito l’uccisione di un genitore ad opera dell’altro, inoltre, saranno beneficiari di un’apposita riserva nelle assunzioni nella pubblica amministrazione, godendo di vantaggi per la partecipazione ai concorsi pubblici.
I figli dell’assassino della madre hanno, inoltre, diritto al cambiamento del cognome e a loro è stato esteso il fondo per le vittime di mafia, usura e reati internazionali.
Infine, viene derogato agli enti statali quali le Regioni e le autonomie locali, il compito di garantire il diritto allo studio di tali soggetti, oltre che la loro assistenza gratuita di tipo medico-psicologica e la loro ricollocazione in ambienti protetti. La norma, inoltre fa esplicito riferimento alla cura che l’Amministrazione deve avere trattando con tali soggetti, affinché gli stessi mantengano i rapporti con eventuali fratelli e parenti fino al terzo grado, che non risultino pericolosi o dannosi al loro regolare sviluppo psichico, sociale e culturale. La L. 4/2018 potrà essere applicata ai 1.600 orfani che l’ISTAT ha censito dal 2007 al 2014, oltre che, ovviamente, ai casi successivi, ma anche nei casi di tentativo di omicidio non compiuto. Rimangono invece esclusi dai benefici della norma i figli che abbiano vissuto violenze compiute da un genitore sull’altro. Infatti, lo stesso dispositivo di legge non si applica al compimento di altri reati quali le percosse, le lesioni, i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori: solo i discendenti delle vittime di omicidio sono al momento tutelati dallo Stato (nella prassi si tratta soprattutto di uccisioni che vedono l’uomo responsabile e la donna vittima, tali che si è coniato il termine tristemente noto di “femminicidio”).
Dal punto di vista penale il coniuge responsabile del delitto è condannato all’ergastolo ex art. 577 c.p. n.1; se la vittima è l’ex-coniuge o l’ex-convivente la pena scende dai 24 ai 30 anni di reclusione.