Annosa vicenda, foriera di numerose liti, che non di rado si evolvono in vere e proprie cause giudiziarie, è quella della sosta dei mezzi di proprietà di alcuni condomini, su giardini o cortili condominiali che, per loro costituzione, sono aperti a tutti i condomini.
Lasciare mezzi quali moto, scooter o biciclette parcheggiate abusivamente su uno spazio aperto a tutti gli altri condomini è una condotta proibita dai molti regolamenti condominiali, ma nonostante ciò, nella prassi, è un fenomeno tristemente diffuso.
I condomini denuncianti spesso lamentano intralcio al loro passaggio, problemi di mobilità vari, oltre che pericoli per chi debba transitare in carrozzino o in passeggino. Per questi ultimi, sicuramente, si evidenziano, infatti, molteplici problemi che vanno a impedire il comodo passaggio in quella zona.
Le difese innalzate dai rappresentanti legali dei proprietari dei mezzi sono sostanzialmente duplici: da una parte si ritiene che sussista l’onore dei denuncianti a dimostrare l’effettivo disagio arrecato dai mezzi parcheggiati su un suolo condominiale, dall’altro si sostiene la brevissima durata della sosta dei mezzi, che sarebbe meglio definire tecnicamente poco più che una fermata, essendo tale da non poter recare danno a nessuno.
Con una recentissima ordinanza della Cassazione, la numero 7618/2019, vuole definire una volta per tutte la soluzione a tali situazioni.
La Suprema Corte, sostanzialmente sostiene che il soggetto che segnala il parcheggio abusivo di altro condomino, per il solo fatto di averlo segnalarlo, già prova di essere stato danneggiato o, quanto meno, intralciato dal mezzo. Il divieto, laddove previsto nel regolamento condominiale, di ricoverare in uno spazio comune ai condomini un mezzo privato di alcuni di essi, in caso di sua infrazione già configura un non adempimento delle regole accettate al momento del trasferimento in tale condominio, a prescindere dall’effettivo danneggiamento prodotto con la propria condotta.
Inoltre a nulla rileva la durata breve, o “estremamente breve”, dell’ingombro, in quanto, specificano i supremi giudici, “La saltuarietà e la sporadicità delle soste denunciate non consente di escludere, per il futuro, la possibilità di una prolungata durata dei parcheggi illegittimi.”
La Corte ha fatto riferimento all’art 1102 c.c., ritenendo che il comportamento denunciato costituisce abuso laddove, anche per pochi minuti, impedisca agli altri condomini di partecipare alla fruizione dello spazio in comproprietà.